Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11323/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, ordering appellant to pay procedural costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11323/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Spina's appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for tax evasion, but the appellate court had already provided a coherent factual assessment based on trial evidence. Consequently, the court ordered Spina to pay procedural expenses and a fine of 3,000 euros to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not address the specific reasoning of the lower court, resulting in the dismissal of the request and the imposition of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds tax evasion procedural costs Corte di Cassazione art. 616 c.p.p. fines motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA GIOVANNI nato a CATANIA il 12/01/1989 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all'imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere est sore ts Il Prøtidente