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Ordinanza — n. 11322/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11322/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11322/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELINTE NICU nato il 04/09/1970 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agenti in considerazione della circostanza che il campanello dell'abitazione anche se funzionante non fornisce la prova certa dell'assenza dell'imputato investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio; ritenuto che il motivo reitera in modo del tutto generico la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 11322/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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sentenza contumaciale inviolabilità del domicilio prove inattendibili sfratto mancata contestazione dei fatti carenza dei requisiti materiali

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELINTE NICU nato il 04/09/1970 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agenti in considerazione della circostanza che il campanello dell'abitazione anche se funzionante non fornisce la prova certa dell'assenza dell'imputato investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio; ritenuto che il motivo reitera in modo del tutto generico la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 Il Cons re estensore Il P ent