Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and merit review insusceptibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued that police control methods were flawed because a ringing doorbell did not prove absence, yet the suspect was found inside during a second check. The court rejected these claims as generic repetitions of issues already resolved by the appellate court and noted that factual evaluations in criminal proceedings are not subject to review on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals against judgments are inadmissible if they merely repeat generic arguments already decided by the lower court or challenge factual evaluations which are legally non-reviewable in the interest of finality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI LUIGI nato a CATANIA il 24/11/1979 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agenti, in considerazione della circostanza che il campanello dell'abitazione anche se funzionante non fornisce la prova certa dell'assenza dell'imputato, atteso che l'imputato è stato poi trovato al suo interno in occasione del secondo controllo, investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio; ritenuto che il motivo reitera, in modo del tutto generico, la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati, senza considerare l'intervallo di tempo intercorso tra i due controlli di circa quaranta minuti che rende non illogica la valutazione operata nel giudizio di merito; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto in rapporto alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in ragione delle modalità del fatto in assenza di giustificazioni, per l'insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la inammissibilità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 Il Consi e estensore Il