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Ordinanza — n. 11320/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as specific because arguments lack logical coherence regarding recidivism and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11320/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the specific nature of the arguments presented by the appellant. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime defined in Article 337 of the Penal Code, arguing for the non-application of recidivism and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the written arguments demonstrated a lack of logical coherence and failed to properly confront the facts of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific because the arguments lack logical coherence and fail to properly confront the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement logical coherence standard recidivism application generic mitigating circumstances Article 337 penal code procedural dismissal reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
38016/23 Cannarella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
38016/23 Cannarella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNARELLA CORRADO ANTONIO nato a AUGUSTA il 02/01/1981 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 38016/23 Cannarella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto i due motivi di ricorso -relativi alla mancata disapplicazione della recidiva e alla negata applicazione delle attenuanti generiche- sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3-4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02