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Ordinanza — n. 11311/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic; lacks concrete indication of motivation defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11311/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had provided specific reasoning regarding recidivism, generic mitigating factors, and sentencing calculation. The higher court rejected the arguments as generic because they merely requested a lighter sentence without substantiating any alleged flaw in the motivation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 353 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to concretely indicate a defect in the lower court's motivation, especially when the lower court has already provided specific justification on the contested issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds defect in motivation procedural costs Cassazione ordinanza attenuazione della pena sanzione sostitutiva alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 353 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERNIGLIA FRANCESCO nato a PALERMO il 27/08/1993 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione sia in punto di recidiva che di equivalenza con le concesse attenuanti generiche e di dosimetria della pena; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 Il Co "( re estensore Il Predente