Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Cosimo Berlingieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishment based on the lack of minimum offensiveness of the offense and his personal transgressiveness, which the lower court had already thoroughly examined and rejected. The supreme court found the appeal's grounds merely repetitive of previously dismissed arguments and thus legally insufficient to warrant further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as they merely reproduce profiles of censure already adequately examined and rejected by the lower courts with correct legal arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI COSIMO nato a CATANZARO il 10/02/1991 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; e OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Berlingieri Cosimo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità cli cui all'art. 131 bis cod. pen., giustificata dalla valutazione della non minima offensività del fatto e della personalità trasgressiva del ricorrente, attestata non solo dai precedenti, ma dalle modalità della condotta, violativa dell'autorizzazione e dell'orario di rientro, e dall'intensità del dolo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Presid nt:e