Italian Court dismisses appeals for genericity and lack of effective comparison with first-instance findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Viggiani and D'Ambrosio inadmissible due to genericity and the absence of a substantive comparison with the lower court's detailed reasoning. The appellants challenged the conviction for resistance linked to a prior theft, arguing against the severity of the sentence and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first instance had thoroughly motivated the decision based on the close connection between the crimes and the intent to ensure impunity, rendering the appellate arguments legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are generic and fail to provide a specific comparison with the first-instance findings, as the court of merit's adequately motivated evaluations are non-appealable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIGGIANI GIOVANNI nato a NAPOLI il 12/06/1979 D'AMBROSIO GAETANO nato a NAPOLI il 31/08/1969 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dai due ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato loro ascritte, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in punto trattamento sanzionatorio e di diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della stretta connessione del reato di resistenza con un furto avvenuto poco prima, e dunque della maggiore gravità del fatto commesso con a finalità di garantirsi l'impunità (vedi p. 4); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 Il Consi iere estensore Il Pr