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Ordinanza — n. 11308/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic arguments fail to challenge specific sentencing reasoning on mental defect and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11308/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible for failing to substantively challenge the lower court's sentencing decision. The appellant offered generic criticisms without addressing the specific recognition of a partial mental defect or the denial of general mitigating factors based on prior convictions. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal must specifically confront the court's reasoning regarding mitigating factors and recidivism; generic criticisms without engaging with the factual basis for the denial of leniency result in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection partial mental defect recidivism mitigation Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione sanzioni pecuniarie riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
37879/23 Comacchio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 337 cod. pen
37879/23 Comacchio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMACCHIO RUDI nato a PARMA il 09/07/1985 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 37879/23 Comacchio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, oltre ad avanzare censure generiche, non si confronta con la decisione che, da un lato ha riconosciuto l'attenuante del vizio parziale di mente prevalente sulla contestata recidiva e, dall'altro, ha ritenuto la non concedibilità delle attenuanti generiche alla luce dei plurimi precedenti e dell'assenza di positivi elementi di valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/