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Ordinanza — n. 11305/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as groundless repetition of merits court's correct reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11305/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal liability, but the court found the appeal grounds were merely repetitive of issues already correctly decided. The court ruled that the appellant's alternative reading of the facts was not permitted given the clear and linear reasoning of the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. pen.; Art. 368 cod. proc. pen.: An appeal that merely reiterates grounds already adequately examined and dismissed by the court of first instance, without presenting new substantive arguments or a permissible alternative interpretation of the facts, is inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability inadmissible appeal repetitive grounds false accusation court costs criminal procedure motivation review inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. pen.
Art. 368 cod. proc. pen.
art. 367 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTARELLA DAVIDE nato a CASTELFRANCO EMILIA il 09/06/1975 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Costarella Davide, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 367 cod. pen., non è deducibile in quanto solo formalmente enuncia un vizio di motivazione, in realtà, propone una lettura alternativa del fatto non consentita in questa sede a fronte di una motivazione congrua e lineare; rilevato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che in base alla puntuale descrizione della sequenza delle condotte dell'imputato, hanno ritenuto integrato il reato, stante l'ammissione della falsità della denuncia di furto sporta e il dolo della condotta (v. pag. 2-3); ritenuto che anche il secondo motivo è meramente reiterativo e manifestamente infondato a fronte della completa e corretta motivazione resa, che esclude la tenuità del fatto in ragione del pregiudizio derivante per l'amministrazione della giustizia dalla falsa denuncia e dall'ostacolo frapposto alla identificazione del conducente del veicolo coinvolto in un incidente stradale (v. pag. 3-4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere esterfisore Il Pre1d.ìte