Criminal appeal dismissed for genericity; court rejects vague criticism of lower court's detailed factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The appellant criticized the Court of Appeal's assessment of criminal conduct and sentencing, but the court found these objections lacked specific factual support. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a precise critique of the factual findings and legal reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCOPIEDI ANTONIO nato a CROTONE il 26/09/1968 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall'imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte dei Carabinieri, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva (vedi p. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse in ragione dei numerosi precedenti penali a suo carico; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consig estensore Il P