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Ordinanza — n. 11303/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic arguments fail to justify milder penalty against negative personality assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence, but the court found the appeal's arguments generic because they merely requested a milder penalty without concrete justification given the court's negative evaluation of the appellant's personality. Consequently, the court ruled that the lower court's detailed reasoning regarding the statutory minimum denial was adequate and the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant's arguments are generic and fail to provide concrete justification for challenging the court's specific assessment of the defendant's personality or the determination of the statutory minimum penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments negative personality assessment statutory minimum penalty procedural costs Corte di Cassazione criminal procedure sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOZZIA PAOLO nato a ISPICA il 29/03/1975 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Catania ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di diniego del minimo edittale; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione considerata la negativa valutazione della personalità dell'imputato, in quanto soggetto pluripregiudicato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deci o il giorno 16 febbraio 2024 Il Corsi re estensore Il Presi0 nte Rictc moroso Angelo C stanzo r DEP 05‘,.T.A.TA, IN CA.N.07.:11E, 1 MM 2024 11 F