Ordinanza — n. 11301/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI GIANLUCA nato a CATANIA il 28/10/1996 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Torrisi Gianluca, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di evasione, non è deducibile in quanto solo formalmente enuncia un vizio di motivazione, in realtà, propone una lettura alternativa del fatto non consentita in questa sede a fronte di una motivazione congrua e lineare; rilevato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che, in base alle modalità del fatto descritte dall'operante hanno ritenuto smentita la versione difensiva e sussistente il reato, essendo provato il funzionamento del citofono condominiale e ripetuto più volte il suono del campanello della porta dell'abitazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11301/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI GIANLUCA nato a CATANIA il 28/10/1996 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Torrisi Gianluca, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di evasione, non è deducibile in quanto solo formalmente enuncia un vizio di motivazione, in realtà, propone una lettura alternativa del fatto non consentita in questa sede a fronte di una motivazione congrua e lineare; rilevato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che, in base alle modalità del fatto descritte dall'operante hanno ritenuto smentita la versione difensiva e sussistente il reato, essendo provato il funzionamento del citofono condominiale e ripetuto più volte il suono del campanello della porta dell'abitazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI GIANLUCA nato a CATANIA il 28/10/1996 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Torrisi Gianluca, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di evasione, non è deducibile in quanto solo formalmente enuncia un vizio di motivazione, in realtà, propone una lettura alternativa del fatto non consentita in questa sede a fronte di una motivazione congrua e lineare; rilevato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che, in base alle modalità del fatto descritte dall'operante hanno ritenuto smentita la versione difensiva e sussistente il reato, essendo provato il funzionamento del citofono condominiale e ripetuto più volte il suono del campanello della porta dell'abitazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente