Italian court dismisses appeal for genericity and lack of factual comparison with lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding the lower court's fact-finding. The appellant challenged the appellate court's assessment of criminal conduct and sentencing, but the court noted the lower court had thoroughly addressed the reliability of evidence and the presence of other individuals involved. Consequently, the court ruled that re-litigating these already-motivated issues without a direct comparison to the first-instance evaluations violates the principle of non-reviewability of merit judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in a direct comparison with the lower court's factual findings; generic complaints lacking this comparison are inadmissible as they fail to demonstrate a specific error in the judge's evaluated merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGLIANI FABIO GIORGIO nato a MILANO il 30/01/1977 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti sono affetti dai genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato ascritte al ricorrente, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sull'attendibilità delle ricosl:ruzione dei fatti da parte degli agenti operanti in punto di carattre violento ed oppositivo della condotta, sulla presenza di altre persone rispetto al reato di oltraggio ed in merito al trattamento sanzionatorio (vedi pp. 3,4,5); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore dalla cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 Il Con re estensore IVP