Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific argumentation against appellate merit findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Silvio Gaetano La Rocca's appeal against the Second Instance Court's conviction inadmissible. The appellant argued against the court's finding of criminal responsibility, but the Court found his complaints were merely generic reproductions of issues already examined by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific and logical argumentative apparatus challenging the appellate court's merit assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce censure already examined by the territorial court without scrutinizing the appellate court's merit findings with adequate argumentation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA SILVIO GAETANO nato a MILANO il 04/02/1978 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 37760/23 La Rocca OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all'art. 393-bis cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16