Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11298/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and lack of novelty regarding non-punishability claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11298/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Soubai Alaadine inadmissible due to the generic nature and manifest unfoundedness of the grounds. The appellant contested the lower court's refusal to recognize the cause of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, arguing that the exclusion of minor offense status was insufficiently motivated. The court rejected this, noting that the first-instance judges already adequately assessed the specific circumstances of the victim's fear and the intensity of the intent, rendering the new arguments merely repetitive and devoid of novelty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are generic and manifestly unfounded, as they merely reiterate arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without introducing new elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-punishability cause generic appeal grounds manifest unfoundedness Article 131-bis Penal Code repetitive arguments lack of novelty inadmissible appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUBAI ALAADINE ( CUI 04GR9B6 ) nato il 02/01/1995 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Soubai Alaadine, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che, in base alle modalità del fatto descritte dalla persona offesa, hanno dato atto della non momentanea violazione del divieto di avvicinamento e della concreta situazione di timore creata e subita dalla persona offesa; ritenuto, pertanto, che l'esclusione della tenuità del fatto è sorretta da idonea motivazione, che valorizza le modalità della condotta e l'intensità del dolo; escluso che nel presente giudizio possa tenersi conto di un elemento nuovo, non sottoposto ai giudici di merito e conseguentemente non valutato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Presi ente