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Ordinanza — n. 11296/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and manifestly unfounded grounds regarding conviction and prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11296/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by De Luca Vincenza inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments concerning the conviction under Article 388, the mitigating circumstance under Article 54, and the non-prosecution cause under Article 131-bis to be generic and manifestly unfounded. Specifically, the court noted that the lower court correctly addressed the obstruction of a presidential order and excluded prescription as the crime had not matured at the time of the appeal judgment.

Regesto Legislator

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Art. 388, comma 2, cod. pen.; Art. 54, cod. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as the reviewing court must not re-evaluate the merits of facts already adequately examined by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds manifestly unfounded criminal appeal inadmissibility prescription of crime mitigating circumstance procedural costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 388, comma 2, cod. pen.
Art. 54, cod. pen.
pen., la mancata applicazione della scriminante di cui all0'art. 54 cod.
Art. 131-bis, cod. pen.
e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.
art. 54 cod. pen
pen., la mancata applicazione della scriminante di cui all0'art. 54 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA VINCENZA nato a COSENZA il 03/10/1973 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di De Luca Vincenza, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 388, comma 2, cod. pen., la mancata applicazione della scriminante di cui all0'art. 54 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonché la prescrizione del reato, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che il primo motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 1 con riferimento alla condotta, non limitata all'inottemperanza del provvedimento presidenziale, ma consistita nell'ostacolarne l'esecuzione mediante apposizione di un lucchetto alla porta di ingresso del locale); che il motivo si risolve in una censura di merito del provvedimento giurisdizionale alla luce delle modifiche successive e della inagibilità del locale; considerato che anche il motivo relativo alla sussistenza della scriminante è generico e manifestamente infondato, risultandone correttamente esclusa la configurabilità in assenza di attualità, imminenza e inevitabilità del pericolo; ritenuto che anche l'esclusione della tenuità del fatto è sorretta da idonea motivazione, che valorizza le modalità della condotta, l'intensità del dolo e la durata della condotta; rilevato che correttamente è stata esclusa la prescrizione del reato, non maturata all'atto della pronuncia di appello né attualmente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere este'rlsore Il Presi