Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity regarding appellate court's factual findings on electronic bracelet violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. The appellant challenged the lower court's denial of non-prosecution based on the severity of the electronic bracelet violation, but the Supreme Court found the appeal lacked specific motivation compared to the appellate court's detailed reasoning. Consequently, the court ruled that the appellate court's evaluation of the breach's duration and manner was legally binding and not subject to review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically address the detailed factual and legal reasoning provided by the court of appeal in the judgment under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO FABRIZIO nato a AGRIGENTO il 26/08/1991 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Palermo, che„ contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sul diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto in rapporto alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in ragione delle modalità del fatto (forzatura e rottura del cd. braccialetto elettronico, durata dell'evasione) per l'insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la inammissibilità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri„ Rv. 260608); rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Cons liere estensore Il P sidente