Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and manifestly unfounded grounds regarding aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Darib Mustapha inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mustapha contested the lower court's finding of aggravating circumstances for resistance and injury, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this claim as merely reiterative of arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judges with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, specifically when it merely reiterates profiles of criticism already adequately examined and dismissed by the judges of the merits with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARIB MUSTAPHA nato il 13/11/1980 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Darib Mustapha con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate in relazione ai reati di resistenza e lesioni è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, 'che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 1-2 con riferimento alla compatibilità delle aggravanti contestate, nonostante l'unicità del contesto e delle condotte); considerato che la valutazione è conforme ai principi affermati da questa Corte (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos, Rv. 283159;
Sez. 6, n.2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere egtensore Il P ident