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Ordinanza — n. 11292/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of new factual evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sergiu Ermurachi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's denial of general mitigating circumstances and excessive sentencing for drunk driving, arguing the first-instance judgment lacked proper reasoning. The court rejected these claims as generic, unfounded, and merely reiterative of issues already adequately addressed by the trial judges based on the defendant's dangerous conduct and alcohol impairment.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on generic grounds or seeking a new evaluation of sentencing congruity without demonstrating arbitrariness are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds drunk driving offense sentencing congruity mitigating circumstances reati contro i doveri d'ufficio e professionali reati contro la pubblica autorità pubblico ufficiale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERMURACHI SERGIU nato il 18/02/1982 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Ermurachi Sergiu, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.„ si censurano il diniego delle attenuanti generiche, l'eccessività della pena, il diniego dei benefici di legge e della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, inoltre, che il primo motivo, oltre ad essere articolato in fatto, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 4-5 con riferimento alle modalità della condotta e alla pericolosità della condotta di guida tenuta, alla conferma proveniente dalla sentenza del giudice di pace, all'accertato stato di alterazione alcolica dell'imputato); considerato che anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono meramente reiterativi e manifestamente infondati a fronte della congrua e corretta motivazione resa, risultando giustificato dal rilievo assorbente attribuito alla gravità del reato, desunta dalle modalità del fatto e dalla guida pericolosa tenuta in stato di ebbrezza, il diniego delle attenuanti generiche, e inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 2.71243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che anche il diniego dei doppi benefici e della sostii:uzione della pena sono sorretti da congrua motivazione (v. pag. 4, con riferimento alla condotta tenuta anche dopo essere stato fermato e alla pervicacia dimostrata nel non ottemperare agli ordini della pubblica autorità, fondante una prognosi negativa); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 I