Italian Court dismisses appeal for genericity and failure to cite applicable procedural law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaints and the inapplicability of specific procedural articles to the appellate stage. The appellant argued against the lower court's findings, but the court noted that the appellate judgment was sufficiently motivated regarding the reliability of facts and the refusal to hold a participatory hearing. Consequently, the court rejected the arguments as lacking concrete factual basis and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 601, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The appeal is inadmissible if complaints are generic and fail to cite specific procedural provisions applicable to the appellate stage, as the lower court's motivated decisions on fact-finding are immune from re-examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENZONI MARCO nato a MILANO il 22/05/1979 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto è manifestamente infondato, perchè richiama la disciplina prevista dall'art. 601, comma 3, c.p.p. non applicabile al giudizio di appello svoltosi sotto la vigenza della proroga sino al 1.5 gennaio 2024 della disciplina dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (ora ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2024, ex art. 11, co.7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215), considerato il consolidato principio secondo cui l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione dell giudizio con rito camerale non partecipato non è causa di nullità, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179), e considerato che la traduzione dell'imputato detenuto non va disposta in difetto della richiesta di trattazione con rito partecipato; ritenuto che gli altri motivi sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato ascritte al ricorrente, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sull'attendibilità delle ricosti-uzione dei fatti da parte degli agenti operanti in punto di carattere violento ed oppositivo della condotta; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere tenso