Italian Court dismisses appeal for genericity, infondefateness, and failure to raise issues in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Ruggeri inadmissible due to the generic nature of his arguments and their manifest lack of foundation. Ruggeri contested the application of Article 131-bis of the Penal Code, the excessive sentence, and the denial of a specific mitigating circumstance, but the court found these points merely repetitive or inadmissible for being raised for the first time. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 365, comma 4, cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are generic, manifestly unfounded, or constitute a new evaluation of sentence proportionality not based on arbitrariness or illogical reasoning, and when issues not raised in the appeal cannot be raised for the first time.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI FRANCESCO nato a PALERMO il 23/04/1975 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivi di ricorso proposti nell'interesse di Ruggeri Francesco, con i quali si contesta la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., l'ecc:essività della pena e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'ari:. 365, comma quarto, cod. pen., sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, inoltre, che il primo motivo, oltre ad essere articolato in fatto, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 2-3 con riferimento alle modalità della condotta, alla durata dell'allontanamento e alla irrilevanza dello stato emotivo dell'imputato); considerato che anche il secondo motivo è generico, essendo inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che il terzo motivo è inammissibile perché non dedotto in appello e non è, pertanto, deducibile per la prima volta in questa sede (non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il