Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11289/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of arguments against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Maspes Roberto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant contested the conviction for a traffic offense, arguing against the application of specific legal provisions and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as merely repetitive and entirely unfounded given the complete and correct reasoning provided by the lower court regarding the driver's dangerous conduct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Appeals based on genericity and manifest unfoundedness are inadmissible when the lower court's reasoning is complete and adequately addresses the contested points.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal genericity of grounds manifest unfoundedness traffic offense conviction general mitigating circumstances procedural costs Corte di Cassazione abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod.
art. 337 cod. pen
art. 131- bis cod. pen
pen., la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASPES ROBERTO nato a ERBA il 14/01/1959 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivi di ricorso proposti nell'interesse di Maspes Roberto, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completezza della motivazione resa sugli stessi punti; rilevato, inoltre, che il primo motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 3 con riferimento alla pericolosità della condotta di guida tenuta dall'imputato, che, sebbene riduttivamente ammessa dallo stesso, confermava le affermazioni degli operanti); considerato che anche il secondo e il terzo motivo sono reiterativi e del tutto infondati a fronte della motivazione resa, che esclude la minima offensività della condotta in ragione delle modalità della condotta di guida (a velocità elevata persino nel parcheggio di un centro commerciale, con conseguenti rischi per operanti e terzi estranei, pag. 3-4) e giustifica il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti e della mancanza di comportamenti positivamente apprezzabili (pag.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Pres de