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Ordinanza — n. 11287/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific merit arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11287/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for a specific crime but failed to provide substantive arguments. The court rejected these claims as generic repetitions of issues already examined by the lower court without engaging with the appellate court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and substantive; generic or repetitive arguments that do not engage with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of specificity repetitive censure court costs award recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
37653/23 Adimino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADIMINO DAVIDE nato a PALERMO il 08/02/1990 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 37653/23 Adimino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - risulta aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il