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Ordinanza — n. 11285/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11285/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11285/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA VINCENZA nato a PALERMO il 22/07/1988 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Marra Vincenza, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., non è ammissibile per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, inoltre, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici nonché con ampia e diffusa motivazione, che con argomentazioni logiche dà conto della inverosimiglianza della versione resa sia sul piano oggettivo che soggettivo, oltre ad essere smentita dalle inequivoche risultanze del processo a carico del cognato (dalle quali risultava che questi, controllato all'uscita dall'abitazione condivisa con la ricorrente, aveva la somma di 1.390 euro, suddivisa in monete e banconote di vario taglio, e nel corso della perquisizione domiciliare era stato trovato un elenco di nomi e cifre e l'annotazione della cifra di 1.300 euro in corrispondenza della data del fatto), coerentemente ritenute dimostrative della volontà della ricorrente di dichiarare il falso per favorire il cognato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 372 cod. pen; Ordinanza — n. 11285/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 372 cod. pen., non è ammissibile per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, inoltre, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici nonché con ampia e diffusa motivazione, che con argomentazioni logiche dà conto della inverosimiglianza della versione resa sia sul piano oggettivo che soggettivo, oltre ad essere smentita dalle inequivoche risultanze del processo a carico del cognato (dalle quali risultava che questi, controllato all'uscita dall'abitazione condivisa con la ricorrente, aveva la somma di 1.390 euro, suddivisa in monete e banconote di vario taglio, e nel corso della perquisizione domiciliare era stato trovato un elenco di nomi e cifre e l'annotazione della cifra di 1.300 euro in corrispondenza della data del fatto), coerentemente ritenute dimostrative della volontà della ricorrente di dichiarare il falso per favorire il cognato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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falsa testimonianza attendibilità dei testimoni confessione falsificazione di monete inchiesta per falsità atti facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 372 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA VINCENZA nato a PALERMO il 22/07/1988 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Marra Vincenza, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., non è ammissibile per genericità e manifesta infondatezza; rilevato, inoltre, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici nonché con ampia e diffusa motivazione, che con argomentazioni logiche dà conto della inverosimiglianza della versione resa sia sul piano oggettivo che soggettivo, oltre ad essere smentita dalle inequivoche risultanze del processo a carico del cognato (dalle quali risultava che questi, controllato all'uscita dall'abitazione condivisa con la ricorrente, aveva la somma di 1.390 euro, suddivisa in monete e banconote di vario taglio, e nel corso della perquisizione domiciliare era stato trovato un elenco di nomi e cifre e l'annotazione della cifra di 1.300 euro in corrispondenza della data del fatto), coerentemente ritenute dimostrative della volontà della ricorrente di dichiarare il falso per favorire il cognato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente