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Ordinanza — n. 11284/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal on facts and justification, ruling coactive identification is not arbitrary under criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11284/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Sangermano's appeal inadmissible, ordering him to pay €3,000 in costs. The appellant challenged the lower court's findings on fact reconstruction and the justification for the public official's coactive conduct. The court ruled that factual evaluation belongs exclusively to the Court of Appeal and that the official's actions were justified by identification procedures rather than being arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.; Art. 349 comma 4 c.p.p.: The Court of Appeal's exclusive competence to evaluate facts and evidence precludes cassation review, and coactive measures for identification do not constitute arbitrary acts under Art. 393-bis.

Parole chiave

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factual evaluation competence coactive identification measures arbitrary official act criminal procedure appeal procedural inadmissibility indennizzo per carcerazione preventiva permesso di promuovere un procedimento penale procedura di identificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
pen.); ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Art. 349 comma 4 c.p.p.
art. 393-bis cod. pen
art. 616 c.p
pen.); ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGERMANO LUIGI nato a NAPOLI il 01/05/1998 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Genova, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto in merito alla questione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., che oltre a non essere stata dedotta nei motivi di appello, appare manifestamente infondata, non costituendo atto arbitrario del pubblico ufficiale l'accompagnamento coattivo presso l'ufficio in mancanza dell'arresto, potendo essere giustificato anche solo per procedere all'identificazione (ex art. 349, comma 4, cod. proc. pen.); ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così eciso il 16 febbraio 2024 il ere estensore Il Pre dente Angelo ostanzo DEPOSITATA IN CANCFLLEFIA 8 MAR 2024