Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11283/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic and reiterative of lower court arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11283/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to consider his defense regarding medication preventing him from hearing the doorbell, but the court found this merely reiterated a previous appeal argument. The court determined the appeal was generic and lacked new substantive scrutiny of the merits, as it simply restated points already addressed by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals that merely reiterate arguments from the lower court without new substantive scrutiny are deemed generic and inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal reiterative arguments criminal liability inadmissible appeal procedural costs medication defense Cassation review menomazione psichica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
37623/23 Barbetta OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
37623/23 Barbetta OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA DOMENICO nato il 26/05/1970 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 37623/23 Barbetta OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, dal momento che il primo motivo di ricorso lamenta l'omessa considerazione della memoria difensiva, che viceversa è stata presa in esame dal Giudice di appello, trattandosi di un motivo meramente reiterativo del primo motivo di appello, con cui si sosteneva che i farmaci assunti avevano impedito al ricorrente di udire il citofono;

Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il