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Ordinanza — n. 11280/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds are inadmissible due to lack of new factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11280/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Balistreri Massimiliano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Although the appellant contested the reasoning regarding responsibility and the non-applicability of Article 131-bis of the Penal Code, the court found these arguments merely formal complaints rather than new factual reconstructions. The decision relied on the existing record of seven prior convictions for tax evasion and violation of preventive measures to reject the claim of non-punishability.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must present new facts or legal grounds; mere repetition of contested points or formal denunciations of vices without substantive new arguments renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds factual reconstruction Article 131-bis tax evasion convictions procedural costs non-punishability inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALISTRERI MASSIMILIANO nato a PALERMO il 24/08/1975 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Balistreri Massimiliano, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non sono deducibili in quanto solo formalmente denunciano vizi consentiti, risultando, invece, articolati in fatto e diretti a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti; rilevato inoltre, che il primo motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 3 con riferimento alla condotta dell'imputato e all'ammissione dell'addebito); ritenuto che anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa sull'abitualità della condotta, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità invocata, desunta da ben 7 condanne per evasione e da condanne per violazione delle misure di prevenzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estesore Il Presi ente