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Ordinanza — n. 11277/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and mere repetition of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11277/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Crimi Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's claim of non-punishment under Article 393-bis of the Penal Code was merely a formal allegation of a procedural defect rather than a substantive legal argument. Furthermore, the court determined the appeal was a repetitive restatement of facts and legal reasoning already thoroughly examined and rejected by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal claiming non-punishment based on a formal defect is inadmissible if it lacks substantive legal grounds and merely reiterates facts and arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 393-bis repetitive argument procedural defect court costs criminal appeal non-punishment reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 393-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata Salomao, Rv. 278715
Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata Salomao, Rv. 278715); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMI SALVATORE nato a CALCINATE il 09/04/2002 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Crimi Salvatore, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla non punibilità della condotta ex art. 393-bis cod. pen., non è deducibile in quanto solo formalmente denuncia un vizio consentito, risultando invece, articolato in fatto; rilevato inoltre, che il suddetto motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag.4 con riferimento alla condotta dell'imputato, tesa a contrastare l'azione degli operanti, intervenuti per un assembramento di persone in violazione delle misure di prevenzione per l'emergenza da Covid-19, con ripetute minacce e opponendosi all'identificazione, in assenza di qualsiasi motivo che potesse far ritenere illegittimo o arbitrario l'intervento degli operanti; pag. 5 e 8 in ordine alla corretta esclusione della scriminante anche in forma putativa, v.

Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata Salomao, Rv. 278715); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estesore Il Prf idente