Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and mere repetition of lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Crimi Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's claim of non-punishment under Article 393-bis of the Penal Code was merely a formal allegation of a procedural defect rather than a substantive legal argument. Furthermore, the court determined the appeal was a repetitive restatement of facts and legal reasoning already thoroughly examined and rejected by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal claiming non-punishment based on a formal defect is inadmissible if it lacks substantive legal grounds and merely reiterates facts and arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMI SALVATORE nato a CALCINATE il 09/04/2002 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Crimi Salvatore, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla non punibilità della condotta ex art. 393-bis cod. pen., non è deducibile in quanto solo formalmente denuncia un vizio consentito, risultando invece, articolato in fatto; rilevato inoltre, che il suddetto motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag.4 con riferimento alla condotta dell'imputato, tesa a contrastare l'azione degli operanti, intervenuti per un assembramento di persone in violazione delle misure di prevenzione per l'emergenza da Covid-19, con ripetute minacce e opponendosi all'identificazione, in assenza di qualsiasi motivo che potesse far ritenere illegittimo o arbitrario l'intervento degli operanti; pag. 5 e 8 in ordine alla corretta esclusione della scriminante anche in forma putativa, v.
Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Nata Salomao, Rv. 278715); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estesore Il Prf idente