Italian Court dismisses appeal for genericity and lack of effective comparison with lower court's detailed factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaints regarding the lower court's factual findings. The appellant argued against the assessment of criminal conduct, but the court noted the appellate court had already provided a detailed and congruent motivation based on the agents' reliability and the defendant's negative personality profile. Consequently, the court ruled that re-litigating these thoroughly addressed issues without a genuine comparison to the lower court's evaluations violates the principle of non-reviewability of merit judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on generic complaints lacking a specific comparison with the lower court's detailed factual evaluations are inadmissible as they fail to demonstrate a determined logical or legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETTOUIR ABDERRAHMANE nato il 08/04/1958 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti in merito all'accertamento delle condotte di reato ascritte al ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sull'attendibilità delle ricostruzione dei fatti da parte degli agenti operanti in punto di carattere violento ed oppositivo della condotta tenuta dall'imputato rispetto all'attività di ufficio dei predetti agenti ed in merito al trattamento sanzionatorio in considerazione del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato gravato da precedenti penali, tenuto conto della pure disposta riduzione della pena in accoglimento parziale dei motivi di appello; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così d ciso il giorno 16 febbraio 2024 Il Consigl estensore Il Prsidnte Ricc moroso Angel? Costanzo DEPOSITATA IN CAi_LERIA blAi 202