Italian Court dismisses appeal on prescription due to lack of specific appeal grounds preventing non-punishment review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's dismissal of the appeal was based on a lack of specific grounds, which prevented the formation of a valid challenge relationship. The appellant argued that the statute of limitations had expired before the appeal was declared inadmissible, but the court noted that the lack of argumentation regarding the inadmissibility declaration did not validate the prescription claim. Consequently, the court ruled that the procedural defect precluded the review of non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; When an appeal is inadmissible due to a lack of specific grounds, the procedural defect prevents the formation of a valid challenge relationship, thereby excluding the possibility of raising causes of non-punishment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABILE DOMENICO nato a MERI il 04/12/1962 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Mirabile Domenico, con il quale si eccepisce la prescrizione del reato, erroneamente non dichiarata dalla Corte di appello benché maturata prima della sentenza che ha dichiarato inammissibile l'appello, è inammissibile; considerato, infatti, che l'inammissibilità dell'appello dovuta alla mancanza di specificità dei motivi- come nel caso di specie-, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 42942 del 21/05/2019, Andronico, n.m.; conf.
Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370; Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Foti , Rv. 260976); rilevato che è solo contestata, ma non argomentata, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, il che non rende ammissibile il ricorso al pari della censura relativa al trattamento sanzionatorio, che non riguarda il giudizio di responsabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Pres ent