Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11273/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic due to lower court's adequate reasoning on resistance to public official.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared Luigi Scerra's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of resistance to a public official, but the Court found his grounds entirely generic. Consequently, the Court ruled that the Court of Appeal of Catanzaro had already provided coherent and sufficient reasoning based on the trial record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and do not address the specific reasoning of the lower court, which must be respected if it is coherent with the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds resistance to public official procedural costs Cassation review motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCERRA LUIGI nato a CROTONE il 17/10/1989 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto all'imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art.. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della ssa delle ammende. Così • -ciso il 16 febbraio 2024 Il C oliere estensore rd,.. A oiriiroy Il Presid nte o Angelo Co tanzo L. DEPOSITATA IN CANICEti_ERIA 18 IyitZ 2024