Italian Court dismisses appeal for genericity and lack of effective comparison with lower court's detailed factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding the lower court's factual findings. The appellant challenged the appellate court's assessment of criminal conduct and sentencing, but the court noted the lower court had thoroughly motivated its decisions on evidence reliability and the defendant's criminal personality. Consequently, the court ruled that re-litigating these already resolved issues without a direct comparison to the first-instance evaluations violates the principle of non-reviewability of merit judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic criticisms of factual findings or reiteration of issues already thoroughly addressed by the court of first instance are inadmissible due to the non-reviewability of merit judgments and the requirement for specific, effective comparison with lower court evaluations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO FERNANDO ANTONIO nato a ROSSANO il 21/09/1984 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ‘4n Ritenuto che i motivi dedotti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato ascritte al ricorrente, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sull'attendibilità delle ricostruzione dei fatti da parte degli agenti operanti in punto di carattere violento ed oppositivo della condotta ed in merito al trattamento sanzionatorio in considerazione del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato gravato da precedenti penali ; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024 Il C