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Ordinanza — n. 11269/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11269/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime of manifestly unfounded criticism under Article 385 of the Penal Code. The court found the lower court's reasoning on the subjective element of the crime to be logical, coherent, and precise, rendering the appeal's arguments baseless.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it concerns a manifestly unfounded criticism of the lower court's reasoning, which must be logical, coherent, and precise.

Parole chiave

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manifestly unfounded criticism Article 385 Penal Code inadmissible appeal subjective element crime Court of Cassazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento domanda d'asilo di cittadino nigeriano partenza illegale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KLAI NABIL nato il 17/03/1991 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che con riferimento alla configurabilità del reato contestato ed, in particolare, dell'elemento soggettivo, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore 4 Il re !dente