Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded lack of motivation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Su Haiping inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked motivation and failed to investigate properly, but the court found these claims merely stated without specific arguments or evidence of critical flaws. Consequently, the court rejected the appeal for absolute generality and manifest unfoundedness, ruling that the vices alleged were not substantiated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and manifestly unfounded, as the court requires specific arguments demonstrating critical flaws in the lower court's motivation rather than mere assertions of lack of detail.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SU HAIPING nato il 25/10/1978 avverso la sentenza del 29/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Su Haiping, con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che si denuncia la mancanza e apparenza della motivazione, il mancato approfondimento dell'indagine condotta dal primo giudice e la mancanza di prove, senza, tuttavia, indicare specifiche incongruenze o profili critici della motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato; considerato che analoga genericità sussiste per la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio specie a fronte della motivazione resa in sentenza (pag. 3-4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il PreSid nte