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Ordinanza — n. 11265/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted murder as complaint lacks merit and repeats lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11265/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to apply generic mitigating circumstances for the attempted murder charge. The court rejected this claim as baseless, noting the lower court correctly found no positive data to support such mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the complaint is merely reiterative of the appellate act and lacks a substantive comparison with the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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attempted murder charge generic mitigating circumstances inadmissible appeal reiterative complaint procedural costs order evasione all'obbligo di contribuzione attenuazione della pena elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERCEROS BUSTILLOS RUBEN JULIO nato il 25/01/1974 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché ma nif esta nn ento infondato; Considerato, infatti, che l'unico di motivo di ricorso - che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, non si confronta con la logica e adeguata motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente ha valorizzato l'assenza di dati positivi valutabili a tali fini.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/0