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Ordinanza — n. 11263/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded arguments regarding lack of intent in tax evasion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11263/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Ianno Mario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued he lacked intent for tax evasion because he was only authorized to attend a hearing ending at 10:03 but was found on the street at 17:00. The court rejected this, noting the lower court correctly established that his awareness of violating the specific time limit constituted the necessary intent for the crime.

Regesto Legislator

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Art. 161 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal based on a generic and unfounded reinterpretation of facts, which merely proposes an alternative reading already rejected by the trial court with correct legal reasoning, is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax evasion intent inadmissible appeal lack of dolo generic argument manifestly unfounded court costs criminal procedure aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 161 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNO MARIO nato a SANTA CROCE DI MAGLIANO il 19/10/1967 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Ianno Mario e ribadito nella memoria depositata, con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato, infatti, che il motivo si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa del fatto, già disattesa dai giudici di merito, che hanno vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica argomentazione la richiesta di assoluzione per mancanza di dolo (v. pag. 1-2 in relazione alla configurabilità del delitto di evasione per essere stato il ricorrente trovato in strada alle 17.00, benché l'udienza alla quale era stato autorizzato a partecipare fosse terminata alle 10.03; essendo l'autorizzazione limitata a partecipare all'udienza, è stata coerentemente ritenuta conseguente e specifica la consapevolezza di violare i limiti della stessa e della necessità di informare l'autorità addetta al controllo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna VI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere esnsore Il PreiLIen