Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge regarding recidivism and social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 337 and 582 of the Penal Code, arguing against the recidivism finding. The court rejected this as a manifestly unfounded criticism, noting the lower court's logical assessment of the crime's social danger and the appellant's increased propensity to offend based on prior precedents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, 582 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the challenged judgment is based on a logical and coherent evaluation of social danger and recidivism, and the criticism raised is manifestly unfounded.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA MICHELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/12/1976 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; 1.( OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che con riferimento alla configurabilità della recidiva contestata, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, là dove ha osservato che le concrete modalità del fatto per cui si procede, lette alla luce dei numerosi precedenti penali, connotati da un particolare allarme sociale, erano da valutarsi - in maniera non irragionevole - come sintomatiche di pericolosità, che si sostanziava in una accresciuta capacità a delinquere (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P !dent