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Ordinanza — n. 11262/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge regarding recidivism and social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11262/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 337 and 582 of the Penal Code, arguing against the recidivism finding. The court rejected this as a manifestly unfounded criticism, noting the lower court's logical assessment of the crime's social danger and the appellant's increased propensity to offend based on prior precedents.

Regesto Legislator

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Art. 337, 582 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the challenged judgment is based on a logical and coherent evaluation of social danger and recidivism, and the criticism raised is manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded criticism recidivism assessment social danger evaluation penal code articles 337 582 pericolo di reiterazione criminalità persistente ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA MICHELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/12/1976 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; 1.( OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che con riferimento alla configurabilità della recidiva contestata, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, là dove ha osservato che le concrete modalità del fatto per cui si procede, lette alla luce dei numerosi precedenti penali, connotati da un particolare allarme sociale, erano da valutarsi - in maniera non irragionevole - come sintomatiche di pericolosità, che si sostanziava in una accresciuta capacità a delinquere (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P !dent