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Ordinanza — n. 11260/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding waived penalty agreement issues as procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11260/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by the defense attorneys for Alessandro and Valentino Carmine Piscitelli inadmissible. The appellants argued a lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted they had previously waived specific grounds in favor of a penalty agreement under Article 599-bis. The court ruled that such waivers create preclusive effects on the entire proceedings, including cassation, thereby barring the review of waived issues.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The power of disposition granted to the parties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure limits the second instance judge's cognizance and produces preclusive effects on the entire procedural development, including the legality trial, similarly to a waiver of appeal.

Parole chiave

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waiver of appeal penalty agreement preclusive effect cassation inadmissibility Article 599-bis procedural waiver second instance revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
I ricorsi presentati dai difensori di Piscitelli Alessandro e Valentino Carmine contro la sentenza n.9334/2023 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 610 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 599 bis cod. proc. pen
I ricorsi presentati dai difensori di Piscitelli Alessandro e Valentino Carmine contro la sentenza n.9334/2023 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PISCITELLI ALESSANDRO nato a MADDALONI il 20/08/1977 VALENTINO CARMINE nato a MADDALONI il 22/03/1986 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; o

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi presentati dai difensori di Piscitelli Alessandro e Valentino Carmine contro la sentenza n.9334/2023 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, sono inammissibili. Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Co igliere esten