Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding conviction and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by De Liso Giovanna inadmissible, ruling that her arguments were manifestly unfounded. The appellant challenged a conviction for the crime of unauthorized entry and questioned the excessive penalty and lack of mitigating circumstances. The court found the lower court's reasoning correct, noting the appellant voluntarily left her home and that the penalty applied correctly under established principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court correctly applied facts and law without error.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LISO GIOVANNA nato a SAN FELICE A CANCELLO il 26/01/1984 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione zilla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché manifestamente infondati; Considerato, infatti, che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità della ricorrente - non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che correttamente dà conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della condanna.
In particolare, con motivazione immune da censure, il provvedimento impugnato riconosce che la ricorrente si era allontanata dalla propria abitazione, con coscienza e volontà, e che gli operanti avevano posto in essere tutti i controlli necessari per verificarne la presenza in casa (cfr. p. 3 della sentenza). A conclusioni analoghe si perviene anche in relazione al secondo motivo di ricorso, che censura l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in relazione a questo punto, la sentenza impugnata risulta aver fatto corretta applicazione dei principi di legittimità affermati da questa Corte (cfr. p. 4 della sentenza).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis