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Ordinanza — n. 11258/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; appellate court properly evaluated criminal facts and evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11258/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Luigi Facchetti's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the lower court's decision. The appellant argued against the conviction for theft under Article 377 of the Penal Code, but the appellate court had already provided a comprehensive analysis of the evidence and sentencing. The court ruled that the appeal merely re-litigated factual issues and evidence evaluation, which remain within the exclusive competence of the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 377 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds and merely re-litigates the evaluation of facts and evidence already properly assessed by the appellate court.

Parole chiave

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genericity appeal Cassation inadmissibility factual evaluation evidence assessment Article 377 Penal Code appellate competence procedural costs sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 377 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 377 c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCHETTI LUIGI nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 03/03/1965 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Brescia che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 377 c.p. fornendo adeguata risposta alle deduzioni difensive, sia in punto di superfluità della prova testimoniale richiesta per la ravvisata attendibilità della persona offesa e sia in punto di determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso investono la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, e dunque profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale ; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il siorno 16 febbraio 2024 Il Consigli e estensore Il Pr