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Ordinanza — n. 11256/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasion charges for genericity, infondatezza, and prescription calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Minniti Fortunato inadmissible due to genericity, manifest unfoundedness, and repetition of previously rejected arguments. The appellant contested the conviction for evasion and the calculation of the prescription period, arguing the defendant was found near his home and that his lawyer's strike participation should have extended the limitation period. The court rejected these claims, affirming that the defendant's location was irrelevant to the crime and that the lawyer's strike adherence, combined with a 60-day impediment, prevented the prescription period from expiring before the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or manifestly unfounded grounds are inadmissible, and the prescription period is calculated based on the cumulative effect of lawyer strike participation and legitimate impediments.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility genericity of grounds manifest unfoundedness prescription period suspension lawyer strike participation evasion crime court of cassazione termine di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
Legge 12 giugno 1990, n. 146

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41384 del 21/09/2023
Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, De Gregorio
sciopero degli avvocati ai fini dello scomputo dell'intero periodo di sospensione; nella stessa linea Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, De Gregorio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNITI FORTUNATO nato a REGGIO CALABRIA il 02/08/1983 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Minniti Fortunato, con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione e si eccepisce la prescrizione del reato sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza nonché reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; considerato che il primo motivo, articolato in fatto, è destituito di ogni fondamento, avendò i giudici vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici la richiesta assolutoria in ragione delle circostanze di fatto riferite dall'operante (v. pag. 2 in relazione alla configurabilità del delitto di evasione per essere stato il ricorrente trovato in strada, benché a breve distanza dall'abitazione, essendo irrilevante che la strada non fosse di passaggio, ma consentisse solo l'accesso all'abitazione); rilevato che anche il secondo motivo è reiterativo e del tutto infondato, avendo i giudici di appello correttamente calcolato il periodo di sospensione del termine di prescrizione per effetto dell'adesione del difensore all'astensione di categoria (Sez. 6, n. 41384 del 21/09/2023, Rv. 285355 In tema di sospensione dei termini di prescrizione per adesione del difensore all'agitazione di categoria, non assume rilievo la concomitante assenza dei testi da escutere che, anzi, costituisce l'effetto virtuoso della disciplina del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato dall'Avvocatura il 4 aprile 2007 in adempimento dell'obbligo di legge previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modif. sui servizi pubblici essenziali, con la conseguenza che la mancata comparizione dei testi non può costituire un motivo prevalente sull'adesione al c.cl. sciopero degli avvocati ai fini dello scomputo dell'intero periodo di sospensione; nella stessa linea Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, De Gregorio, Rv. 280564); tenuto conto anche dell'ulteriore sospensione di 60 giorni per legittimo impedimento a comparire dell'imputato, il termine massimo di prescrizione non era maturato alla data della sentenza di appello emessa il 7 luglio 2022, venendo a scadere il 3 gennaio 2023; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estebsore