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Ordinanza — n. 11255/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding conduct under Art. 337 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11255/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to recognize a specific conduct, but the court found this reconstruction contradicted the detailed reasoning in the appealed judgment. Consequently, the court ruled the appeal was manifestly unfounded because the lower court correctly established criminal liability based on the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning correctly established criminal liability without reasonable doubt.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal Art. 337 Penal Code inadmissible criminal appeal conduct oppositiva Cassa delle ammende violenza o minaccia contro le autorità minaccia nel diritto penale pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZAFERRO VINCENZO nato a LOCRI il 26/02/1989 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché nel complesso manifestamente infondato; Considerato che il ricorrente pone a fondamento del ricorso l'insussistenza della condotta oppositiva (cfr. p. 5 del ricorso); che tale ricostruzione non si confronta con l'articolata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, il quale correttamente dà conto, sia in fatto che in diritto, degli elementi a carico del ricorrente, dai quali emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità ex art. 337 cod. pen. (cfr., in particolare, pp. 5-6 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16