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Ordinanza — n. 11254/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of foundation regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11254/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Diallo Djibril inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant contested the court's reasoning on criminal liability and sentencing, arguing for acquittal based on the nature of his conduct. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting that the lower court correctly assessed the defendant's attempt to flee and subsequent violent resistance against agents.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as the lower court has already provided correct legal arguments dismissing the request for acquittal based on the specific mode of conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded criminal liability resistance to agents court costs sentencing review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO DJIBRIL nato il 13/07/1984 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Diallo Djibril, con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo è destituito di ogni fondamento, avendo i giudici vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici la richiesta assolutoria in ragione della modalità della condotta oppositiva posta in essere dall'imputato, trovato in possesso di sostanza stupefacente (v. pag. 1-2 in relazione alla configurabilità del delitto di resistenza, per avere il ricorrente tentato la fuga e, una volta bloccato, sgomitato e scalciato contro gli agenti, con i quali ingaggiava una colluttazione); che anche in punto di trattamento sanzionatorio la censura è del tutto infondata a fronte della completa motivazione resa, che valorizza l'offensività della condotta, la pervicacia dimostrata e l'intensità del dolo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Pre dente