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Ordinanza — n. 11253/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against tax evasion conviction for lack of non-prosecution cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a cause of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court correctly identified numerous prior convictions and repeated evasion conduct. Consequently, the court found the facts precluded any assessment of the offense's particular triviality required for non-prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The cause of non-prosecution for triviality is inapplicable in cassation proceedings when the lower court has correctly assessed prior convictions and repeated conduct as excluding the requisite particular triviality.

Parole chiave

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non-prosecution cause triviality threshold tax evasion repeated conduct prior convictions cassation inadmissibility Art. 131-bis esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
è inammissibile perché non consentito dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che l'unico motivo di ricorso ha ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dii cui all'art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
è inammissibile perché non consentito dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che l'unico motivo di ricorso ha ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dii cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO FRANCESCO nato a ROMA il 06/02/1984 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché non consentito dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che l'unico motivo di ricorso ha ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dii cui all'art. 131-bis cod. pen.; che su tale punto la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo correttamente dato conto degli elem enti di fatto e di diritto ostativi all'applicazione della causa di non punibilità; in particolare, la sentenza ha valorizzato sia i numerosi precedenti del ricorrente sia la reiterazione della condotta di evasione (cfr. p. 2 del provvedimento impugnato).

Elementi, questi, che precludono una valutazione di particolare tenuità del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il