Italian Court dismisses appeal as inadmissible for genericity and lack of new argument regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Della Santina Jerri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the recognition of generic mitigating circumstances, but the court found the ground generic and not properly raised in the second instance. Furthermore, the court rejected the claim for a new assessment of sentence proportionality, noting that the denial of mitigation was implicitly justified by the defendant's prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or if the cassation review seeks a new evaluation of sentence proportionality rather than demonstrating arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA SANTINA JERRI nato a COSENZA il 14/09/1980 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Della Santina Jerri, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile per genericità né risulta dedotto in appello, limitandosi il motivo di appello a richiedere una rimodulazione della pena; considerato che il diniego delle attenuanti risulta, comunque, implicitamente giustificato dal rilievo attribuito ai precedenti penali dell'imputato; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto - come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore Il Presi tia