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Ordinanza — n. 11250/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as eccentric and non-comparable to appellate judgment facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible due to its eccentric nature and lack of factual comparison with the appellate judgment. The appellant argued a violation of procedural articles regarding a non-existent settlement agreement, yet no such request appeared in the case file. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely eccentric relative to the contested judgment and do not correspond to the factual and legal reasons expressed therein.

Parole chiave

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eccentric appeal grounds non-existent settlement procedural violation claim inadmissible appeal court costs and fine condono delle spese procedurali pena pecuniaria non riscuotibile ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
è inammissibile perché del tutto eccentrico rispetto alla sentenza impugnata; Considerato, infatti, che con un unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen.; che non risulta esserci stato alcun concordato in appello, non trovandosi in atti alcuna richiesta da parte della difesa; che, pertanto, il motivo di ricorso non si confronta con le ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza di appello;
art. 385 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
è inammissibile perché del tutto eccentrico rispetto alla sentenza impugnata; Considerato, infatti, che con un unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen.; che non risulta esserci stato alcun concordato in appello, non trovandosi in atti alcuna richiesta da parte della difesa; che, pertanto, il motivo di ricorso non si confronta con le ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza di appello;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPUCCIO PIERO nato a PALERMO il 21/05/1964 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché del tutto eccentrico rispetto alla sentenza impugnata; Considerato, infatti, che con un unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen.; che non risulta esserci stato alcun concordato in appello, non trovandosi in atti alcuna richiesta da parte della difesa; che, pertanto, il motivo di ricorso non si confronta con le ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il