Italian court dismisses appeal as eccentric and non-comparable to appellate judgment facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible due to its eccentric nature and lack of factual comparison with the appellate judgment. The appellant argued a violation of procedural articles regarding a non-existent settlement agreement, yet no such request appeared in the case file. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely eccentric relative to the contested judgment and do not correspond to the factual and legal reasons expressed therein.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPUCCIO PIERO nato a PALERMO il 21/05/1964 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché del tutto eccentrico rispetto alla sentenza impugnata; Considerato, infatti, che con un unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen.; che non risulta esserci stato alcun concordato in appello, non trovandosi in atti alcuna richiesta da parte della difesa; che, pertanto, il motivo di ricorso non si confronta con le ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il