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Ordinanza — n. 11249/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for genericity and infundament regarding denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11249/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ahmetovic Olivera inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellant contested the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing for their application despite a lack of positive evidence. The court upheld the denial, citing established jurisprudence that such circumstances require demonstrable positive elements beyond mere unblemished records.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals based on generic mitigating circumstances are inadmissible if they merely reiterate previously rejected arguments without presenting new positive elements proving the circumstances' relevance to the offender's culpability.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal positive elements requirement criminal procedure appeal manifest unfoundedness attenuazione della pena riduzione delle spese giudiziarie azione estimatoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis c.p.
Art. 609 c.p.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018
Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC OLIVERA nato a MANDURIA il 08/08/1985 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Ahmetovic Olivera, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo di censura già esaminata e motivatamente disattesa in sentenza; considerato, infatti, che correttamente la Corte di appello .ha ritenuto giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi valutabili, in linea con l'orientamento di questa Corte secondo il quale il mancato riconoscimento di dette circostanze può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489;

Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640 ove si afferma che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente ( -condanna dellOcorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il/ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il co