Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise non-prosecution grounds and late prosecutor conclusions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Adrian Stoica inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The court found the first ground regarding late prosecutor conclusions invalid because the defense had sufficient time to submit written arguments despite the delay. The second ground concerning non-prosecution was rejected because it was not raised in the appeal or during the trial, violating procedural rules. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was condemned to pay expenses and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.; The failure to raise a cause of non-prosecution during the appeal or trial renders the appeal inadmissible, and late submission of prosecutor conclusions does not constitute nullity if the defense could still formulate written arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICA ADRIAN nato il 28/02/1980 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto è manifestamente infondato atteso che la tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero secondo la disciplina emergenziale da Covid-19 può integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma sempre che l'inosservanza del termine abbia impedito alla parte privata di concludere, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie in cui la difesa aveva la possibilità di formulare le proprie conclusioni scritte dopo la comunicazione di quelle depositate, sia pure tardivamente, dal Pubblico Ministero (vedi Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412, in un caso di trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte); ritenuto che il secondo motivo è inammissibile perché omette di rilevare che il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non è stata dedotta nei motivi di appello, né sollecitata durante la discussione, nonostante detta norma sia stata introdotta in epoca antecedente alla celebrazione del giudizio (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789;
Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Molo, Rv. 271877; Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, Fontana, dep. 2017, Rv. 269160; Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv 268281; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consiglif estensore Il Pr