Court dismisses appeal on insult charge, ruling potential harm to public official suffices without actual audience.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the sole requirement for an insult offense is the potential to harm a public official's performance, not actual audience. The appellant argued the offense was committed, but the court held that the psychological burden of potential disruption is sufficient for conviction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 509 c.p.; Art. 616 c.p.p.: For the crime of insult against a public official, it is not required that the offensive expressions were actually heard by the official; it suffices that they could be heard, as this potentiality alone constitutes a psychological aggravation compromising their duties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICELI PIETRO nato a GENOVA il 05/01/1981 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consig estensore Il PYede