Cassation appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness due to lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Michele Dellagaren inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal arguments were merely repetitive and lacked novelty compared to the fully reasoned first-instance judgment. Consequently, the lower court's decision excluding the minor nature of the offense was upheld based on the defendant's inconsistent testimony and prior violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and manifestly unfounded, as they merely repeat the arguments already fully addressed and decided in the prior judgment without introducing new elements.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLAGAREN MICHELE nato a PINEROLO il 12/01/1986 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Dellagaren Michele è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativo a fronte della corretta e completa motivazione resa in sentenza; rilevato, infatti, che risulta ampiamente giustificata l'esclusione della tenuità del fatto sia in ragione della inconsistenza della versione resa dall'imputato, smentita sia nell'immediatezza da quanto dichiarato dal Dellagaren Guido, dall'operante e dalla circostanza che la moglie era rientrata da sola nonché dalla durata dell'allontanamento, sia dei numerosissimi precedenti, di cui due per reati della stessa indole, trattandosi di due violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione (pag.3-4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere-estensore Il Pr nte